Con la sentenza n. 410/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ribadisce l’autonomia del counseling e della figura professionale del counselor.
Con una sentenza diametralmente opposta alla n. 13020/2015 del TAR Lazio, il TAR della Toscana ribadisce l’autonomia della figura professionale del counselor. Così si esprimono i Giudici Amministrativi:
La figura del counselor fa parte delle professioni non regolamentate, disciplinate dalla legge n. 4/2013
Questi i fatti:
L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa nel 2017 indice una gara per l’affidamento triennale del servizio di sportello di prima accoglienza, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il capitolato prevede anche un’attività di counseling pari a 63 ore annue.
Un consorzio si aggiudica la gara. A quel punto un altro soggetto partecipante al bando decide di ricorrere avverso l’aggiudicazione sostenendo, tra le altre cose, che il corrispettivo previsto per l’attività del counselor è troppo basso, in quanto lo stesso dovrebbe essere assoggettato al tariffario della categoria di riferimento ovvero a quello della categoria dello psicologo.
Nel rigettare il ricorso, i Giudici sentenziano che (il grassetto è nostro):
La figura del counselor fa parte delle professioni non regolamentate, disciplinate dalla legge n. 4/2013, rispetto alle quali non esiste un tariffario generale. Infatti, in coerenza con la suddetta legge, l’art. 7 del capitolato speciale d’appalto non demanda necessariamente l’attività di counselling ad uno psicologo, ma all’operatore in possesso di diploma di scuola media superiore e di diploma/attestato di abilitazione allo svolgimento di detta attività, con esperienza annuale nell’orientamento al lavoro, con la conseguenza che non potrebbero rilevare nemmeno eventuali tariffari approvati dall’Ordine degli Psicologi.
Questa sentenza ci offre dunque tre interessanti spunti di riflessione:
1. Il counselor è un professionista non regolamentato che opera all’interno della cornice disegnata dalla Legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
2. Coerentemente con la Legge 4/2013 il capitolato d’appalto non poteva demandare l’attività di counseling necessariamente a uno psicologo.
3. Lo stesso capitolato d’appalto definisce il counselor come l’operatore in possesso di un diploma e/o attestato di abilitazione allo svolgimento di detta attività (cioè il counseling).
Chiudo con un interrogativo: per quanto tempo ancora vogliamo demandare ai Tribunali la definizione della nostra professione?
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