Con la Circolare n. 12 dello scorso 5 febbraio, a firma del Direttore Generale Di Michele, l’INPS fissa le nuove aliquote contributive per l’anno 2021.
La Circolare definisce infatti aliquote, minimali e massimali di reddito per i professionisti e inserimento dell’aliquota aggiuntiva di finanziamento dell’ISCRO, la cassa integrazione sperimentale prevista per le partite IVA e introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.
L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.
La nuova aliquota dello 0,26% (destinata a passare allo 0,51% per il 2022 e per il 2023) è dovuta esclusivamente da quei professionisti che non effettuano altri versamenti previdenziali (compresi i pensionati).
Con la nuova aliquota ISCRO il totale dei versamenti previdenziali passa così al 25,98%.
Per informazioni dettagliate si rimanda alla Circolare dell’INPS.
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