Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha appena illustrato l’ultimo DPCM in vigore da venerdì 6 novembre a giovedì 3 dicembre. Il Decreto vede molte conferme e alcune novità rispetto al precedente. Vediamole insieme.
Questa è una novità che colma una lacuna dei precedenti provvedimenti. Per la prima volta, in maniera esplicita, un DPCM vieta l’attività di formazione in presenza nel nostro settore: “I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza […]” (cfr. art. 1, comma 9, lettera s). Naturalmente, nel nostro caso, ci riferiamo a tutta la formazione in counseling: formazione triennale di base, formazione specialistica, corsi di aggiornamento, etc.
Le attività di tirocinio in counseling sono da intendersi vietate in presenza, poiché non rientrano tra quelle previste dal DM n. 249 del 10 settembre 2010 (cfr. art. 1, comma 9, lettera t).
Le riunioni private (tali sono da intendersi quelle di lavoro tra colleghi) non sono vietate, ma il Decreto raccomanda fortemente di svolgerle a distanza (cfr. art. 1, comma 9, lettera o) e, a nostro avviso, se inquadrate alla luce dei precedenti articoli (cfr. art. 1, comma 3), è sicuramente organizzarle on line.
A questo riguardo il Decreto è chiaro: convegni e congressi sono sospesi (cfr. art. 1, comma 9, lettera o).
In merito alle attività professionali in generale viene raccomandato di svolgerle a distanza e, ove questo non è possibile, di rispettare tutte le prescrizioni dei protocolli nazionali di sicurezza anti contagio quali l’obbligo di mascherina, di sanificazione, etc. (cfr. art. 1, comma 9, lettera nn, punto 1, 3 e 4). Ricordiamo che, oltre all’obbligo di indossare la mascherina anche al chiuso (cfr. anche art. 1, comma 1), vige l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro (cfr. art. 1, comma 2). Quando parliamo di sessioni di counseling ci riferiamo a sessioni individuali, di coppia e di gruppo. Le precauzioni e le accortezze (distanziamento, igienizzazione, sanificazione, etc.) dovranno essere proporzionate al numero di persone presenti. Vi invitiamo a verificare se la vostra Regione ha definito protocolli più restrittivi.
Non proprio. Il DPCM infatti introduce una specifica per i così detti “servizi alla persona” (cfr. art. 1, comma 9, lettera ii) che rappresentano, per loro natura e per una mancanza di definizione univoca, una vasta gamma di attività che va dall’assistenza agli anziani al sostegno scolastico. Nel caso in cui il tuo codice ATECO rientri tra i così detti servizi alla persona (assistenza sociale, servizi assistenziali in genere, attività di counseling svolte al domicilio del cliente, attività di counseling svolte in ambito sociale, socio-assistenziale, etc.) è previsto che il servizio di counseling dovrebbe essere erogato in presenza solo se “[…] le Regioni e le Province Autonome hanno preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi […]”.
Anzitutto è opportuno ricordare che è vietato uscire dalla propria abitazione dalle ore 22 alle ore 5, se non per comprovate ragioni. Tali divieti si inaspriscono se il cliente risiede in una così detta Regione di fascia arancione o rossa (cfr. artt. 2 e 3). In generale tutto il DPCM è improntato alla massima prudenza e raccomanda, anche al di fuori dell’orario di divieto, di spostarsi solo per motivi di necessità. Occorre dunque capire se “andare da un counselor” sia da ritenersi “una necessità”. Non potendo conoscere le situazioni dettagliate dei vostri clienti, ci sentiamo di raccomandarvi di incentivare, ove possibile, il counseling a distanza (cfr. art. 1, comma 3).
Confronta l’infografica anche con l’Ordinanza del Ministro della Salute (la trovi più in basso, tra gli allegati alla pagina).
Con il nuovo DPCM è necessario in alcuni casi giustificare i propri spostamenti. Il Ministero dell’Interno ha predisposto un modulo per l’autocertificazione, che potete scaricare alla fine di questa pagina (tra gli allegati). Si tratta di un modello standard dove indicare le ragioni del proprio spostamento (lavoro, necessità e salute).
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