La lettura dell’ultimo DPCM non ci consente, purtroppo, di poter definire in maniera chiara e inequivocabile quali linee guida debbano seguire le scuole e gli enti di formazione.
Questo perché, principalmente, la “formazione degli adulti” in senso lato e ampio non è contemplata dal DPCM stesso e, a quel punto, occorrerebbe differenziare sulla base della natura giuridica del soggetto che eroga la formazione: associazione senza fine di lucro, società di capitali, società di persone, etc. Non solo: occorrerebbe inoltre capire come il legislatore intenda inquadrare la formazione.
L’art. 1, comma 9), lettera o) parla di divieto relativo a convegni, congressi e “altri eventi”, non specificando tuttavia cosa debba intendersi per altri eventi. Il medesimo punto raccomanda che, in generale, ove possibile le attività si svolgano a distanza.
Nel successivo art. 1, comma 9), lettera s) si specificano invece, in maniera analitica, quali corsi si possano tenere in presenza. Tra questi non si fa mai riferimento alla formazione degli adulti. Sempre nel medesimo punto si dice che “Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa”.
Dunque, nella sostanza, il DPCM è improntato a un principio di estrema prudenza.
Alla luce di tutto questo AssoCounseling ritiene che sia preferibile, fino al 24 novembre 2020, adottare esclusivamente modalità formative a distanza rimodulando, ove occorresse, i calendari e le attività interne (scambiando, per esempio, le attività esperienziali con le lezioni teoriche frontali).
Suggeriamo di fare altrettanto con i tirocini poiché rischierebbe di essere eccessivamente complicato differenziare, all’interno di un medesimo macro-contenitore chiamato “tirocinio”, le varie attività.
Resta inteso che ognuno di voi dovrà inoltre valutare eventuali ordinanze regionali poiché le Regioni possono, in accordo con il Governo, inasprire ulteriormente le restrizioni (ma non allentarle). Al momento che scriviamo questo comunicato non ci risultano ordinanze regionali ulteriormente restrittive che riguardano il nostro settore.
Ricordiamo che, come da delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale tuttora in vigore, i corsi di aggiornamento erogati in modalità a distanza rilasciano il medesimo numero di crediti dei corsi in presenza.
[Aggiornamento del 27 ottobre 2020] L’odierna circolare esplicativa del Gabinetto del Ministero dell’Interno (n. 15350/117(2)/1 Uff III-Prot.Civ.) rafforza questo orientamento.
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